Art. 5.
  Quando le facolta'  si  saranno  adeguate  all'ordinamento  di  cui
all'articolo  tre  del  presente  decreto, gli studenti gia' iscritti
potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del
rispettivo corso di diploma universitario.
  Le facolta', inoltre, sono tenute a stabilire le modalita'  per  la
convalida  di  tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino
per il nuovo ordinamento.
  L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata fino ad
un termine pari alla durata legale del corso di studi.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 febbraio 1994
                                                 Il Ministro: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1994
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 15