Art. 2.
                        P r e s t a z i o n i
  1. Al fine di garantire la uniforme applicazione delle norme di cui
al presente decreto, si individuano come:
    a) prestazioni di assistenza ospedaliera  per  acuti  erogate  in
regime di degenza: i singoli episodi di ricovero, specificati secondo
il   sistema   di  classificazione  dei  raggruppamenti  omogenei  di
diagnosi, riportato nell'allegato 1  A,  e  regolamentati  secondo  i
criteri definiti nell'allegato 1 B;
    b)  prestazioni  di  assistenza  ospedaliera per acuti erogate in
regime di ricovero diurno: i singoli episodi di ricovero, specificati
secondo la classificazione riportata all'allegato 2;
    c) prestazioni di assistenza residenziale: le singole giornate di
assistenza,   distinte   secondo   la   tipologia   della    funzione
assistenziale, come individuata nell'allegato 3, e limitatamente alla
sola componente di attivita' di assistenza sanitaria;
    d)   prestazioni  di  assistenza  semi-residenziale:  le  singole
giornate di assistenza, distinte secondo la tipologia della  funzione
assistenziale, come individuata nell'allegato 4, e limitatamente alla
sola componente di attivita' di assistenza sanitaria;
    e)   prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale  e
territoriale, ivi comprese le prestazioni di assistenza domiciliare e
prestazioni di pronto soccorso (solo  quando  erogate  nel  corso  di
contatti  cui  non  abbia  fatto  seguito  il  ricovero):  le singole
prestazioni, secondo la denominazione indicata nel nomenclatore delle
prestazioni specialistiche,  integrato  dalle  altre  prestazioni  di
assistenza  specialistica erogabili dalle strutture sanitarie e dalle
prestazioni territoriali;
    f) prestazioni  di  elisoccorso  e  di  trasporto  assistito:  le
singole prestazioni;
    g)  prestazioni  di  assistenza  termale: i singoli cicli di cure
termali,  secondo  la  denominazione  e  la   composizione   indicate
nell'allegato 5;
    h) prestazioni di riabilitazione ospedaliera erogate in regime di
degenza:  i  singoli  episodi  di  ricovero,  specificati  secondo il
sistema di classificazione dei raggruppamenti  omogenei  di  diagnosi
riportato in allegato 1 A.