Art. 2. P r e s t a z i o n i 1. Al fine di garantire la uniforme applicazione delle norme di cui al presente decreto, si individuano come: a) prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di degenza: i singoli episodi di ricovero, specificati secondo il sistema di classificazione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi, riportato nell'allegato 1 A, e regolamentati secondo i criteri definiti nell'allegato 1 B; b) prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero diurno: i singoli episodi di ricovero, specificati secondo la classificazione riportata all'allegato 2; c) prestazioni di assistenza residenziale: le singole giornate di assistenza, distinte secondo la tipologia della funzione assistenziale, come individuata nell'allegato 3, e limitatamente alla sola componente di attivita' di assistenza sanitaria; d) prestazioni di assistenza semi-residenziale: le singole giornate di assistenza, distinte secondo la tipologia della funzione assistenziale, come individuata nell'allegato 4, e limitatamente alla sola componente di attivita' di assistenza sanitaria; e) prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e territoriale, ivi comprese le prestazioni di assistenza domiciliare e prestazioni di pronto soccorso (solo quando erogate nel corso di contatti cui non abbia fatto seguito il ricovero): le singole prestazioni, secondo la denominazione indicata nel nomenclatore delle prestazioni specialistiche, integrato dalle altre prestazioni di assistenza specialistica erogabili dalle strutture sanitarie e dalle prestazioni territoriali; f) prestazioni di elisoccorso e di trasporto assistito: le singole prestazioni; g) prestazioni di assistenza termale: i singoli cicli di cure termali, secondo la denominazione e la composizione indicate nell'allegato 5; h) prestazioni di riabilitazione ospedaliera erogate in regime di degenza: i singoli episodi di ricovero, specificati secondo il sistema di classificazione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi riportato in allegato 1 A.