Art. 3.
               Criteri di determinazione delle tariffe
  1. Le regioni e le province autonome determinano le  tariffe  delle
prestazioni  di  cui  all'art.  2,  da  applicare  nel proprio ambito
territoriale.
  Le tariffe sono fissate sulla base del costo standard di produzione
e dei costi generali, in quota percentuale rispetto ai costi standard
di produzione.
  2. Il costo standard di produzione per prestazione e' calcolato  in
via  preventiva  dalle  regioni e dalle province autonome, sulla base
dei costi rilevati presso un campione di soggetti erogatori, pubblici
e  privati,  operanti  rispettivamente   nell'ambito   del   servizio
sanitario   nazionale   del   territorio   regionale  e  provinciale,
preventivamente  individuato  secondo  criteri   di   efficienza   ed
efficacia.  Tale  costo  fa  riferimento  alla  composizione  ed alla
qualita' di fattori produttivi utilizzati  per  la  produzione  della
prestazione,  valorizzati  sulla  base  dei  prezzi  unitari  medi di
acquisto  riferiti  all'ultimo  anno  e  delle   relative   eventuali
variazioni attese in ragione del tasso di inflazione programmato.
  Le  componenti  di  costo  da  considerare per il calcolo del costo
standard di produzione della prestazione sono le seguenti:
    a) il costo del personale direttamente impiegato;
    b) il costo dei materiali consumati;
    c)  il  costo  delle  apparecchiature  utilizzate  (manutenzione,
ammortamento), proporzionato ad un tasso di utilizzo predeterminato a
livello regionale;
    d)  i  costi  generali della unita' produttiva della prestazione,
ossia il costo dei  fattori  di  produzione  attribuiti  alla  unita'
produttiva  ma  non  direttamente  utilizzati  nella produzione della
singola  prestazione,  distribuiti  proporzionalmente  tra  tutte  le
prestazioni da questa prodotte.
  Il  costo  standard  di  produzione si intende riferito all'insieme
delle prestazioni intermedie che mediamente compongono le prestazioni
di cui all'art. 2.
  3. Al fine di tenere conto  dei  costi  di  funzionamento  generale
della   struttura   di   appartenenza  dell'unita'  produttiva  della
prestazione, per la determinazione delle tariffe il costo standard di
produzione  per  prestazione  viene   incrementato   di   una   quota
percentuale  corrispondente al valore medio rilevato del rapporto tra
tali costi generali di struttura e il complesso dei costi di  cui  al
comma precedente.
  4.  Nel determinare le tariffe per le prestazioni rese dai soggetti
erogatori per i quali siano documentati lo  svolgimento,  nell'ambito
del  servizio  sanitario  nazionale,  di  attivita'  istituzionali di
ricerca  e  didattica  e/o  la  presenza   di   servizi   obbligatori
individuati  dalla programmazione nazionale e regionale, le regioni e
le province  autonome  possono  incrementare  il  costo  standard  di
produzione di una quota percentuale proporzionale ai costi attribuiti
a tali attivita'.
  5.  In fase di prima applicazione del presente decreto, ai fini del
calcolo del costo standard di produzione  delle  prestazioni  di  cui
all'art.  2,  le  regioni  e le province autonome possono limitare la
rilevazione dei costi ad un campione di prestazioni.
  Al fine di stimare i costi standard di produzione delle prestazioni
di  cui ai punti a) e h) dell'art. 2 non comprese nel campione, sulla
base dei costi come sopra rilevati, le regioni e le province autonome
possono  utilizzare   il   sistema   di   pesi   relativi   riportato
nell'allegato  1  A,  con gli aggiustamenti eventualmente conseguenti
alle rilevazioni campionarie dei costi di produzione per prestazione.
  Le  regioni  e  le  province  autonome  provvedono  annualmente   a
verificare,  ed  eventualmente  a  rettificare,  il  sistema  di pesi
relativi sulla base dei costi di produzione  rilevati  ai  sensi  dei
commi 1 e 7.
  6.  Le  regioni  e  le  province  autonome, con periodicita' almeno
triennale, provvedono all'aggiornamento delle tariffe, tenendo  conto
delle  innovazioni  tecnologiche  e  delle variazioni dei costi delle
prestazioni rilevate.
  7. Per gli  adempimenti  di  cui  al  presente  articolo,  tutti  i
soggetti  erogatori,  pubblici e privati, che operano nell'ambito del
Servizio  sanitario  nazionale  sono  tenuti   a   trasmettere   alle
rispettive regioni e province autonome le necessarie informazioni sui
propri costi di produzione, nonche' ad attestarne la veridicita' e la
corrispondenza alle proprie scritture contabili, secondo le modalita'
e  la  periodicita'  definite  dalle  regioni  e province autonome di
appartenenza.