Art. 3. Criteri di determinazione delle tariffe 1. Le regioni e le province autonome determinano le tariffe delle prestazioni di cui all'art. 2, da applicare nel proprio ambito territoriale. Le tariffe sono fissate sulla base del costo standard di produzione e dei costi generali, in quota percentuale rispetto ai costi standard di produzione. 2. Il costo standard di produzione per prestazione e' calcolato in via preventiva dalle regioni e dalle province autonome, sulla base dei costi rilevati presso un campione di soggetti erogatori, pubblici e privati, operanti rispettivamente nell'ambito del servizio sanitario nazionale del territorio regionale e provinciale, preventivamente individuato secondo criteri di efficienza ed efficacia. Tale costo fa riferimento alla composizione ed alla qualita' di fattori produttivi utilizzati per la produzione della prestazione, valorizzati sulla base dei prezzi unitari medi di acquisto riferiti all'ultimo anno e delle relative eventuali variazioni attese in ragione del tasso di inflazione programmato. Le componenti di costo da considerare per il calcolo del costo standard di produzione della prestazione sono le seguenti: a) il costo del personale direttamente impiegato; b) il costo dei materiali consumati; c) il costo delle apparecchiature utilizzate (manutenzione, ammortamento), proporzionato ad un tasso di utilizzo predeterminato a livello regionale; d) i costi generali della unita' produttiva della prestazione, ossia il costo dei fattori di produzione attribuiti alla unita' produttiva ma non direttamente utilizzati nella produzione della singola prestazione, distribuiti proporzionalmente tra tutte le prestazioni da questa prodotte. Il costo standard di produzione si intende riferito all'insieme delle prestazioni intermedie che mediamente compongono le prestazioni di cui all'art. 2. 3. Al fine di tenere conto dei costi di funzionamento generale della struttura di appartenenza dell'unita' produttiva della prestazione, per la determinazione delle tariffe il costo standard di produzione per prestazione viene incrementato di una quota percentuale corrispondente al valore medio rilevato del rapporto tra tali costi generali di struttura e il complesso dei costi di cui al comma precedente. 4. Nel determinare le tariffe per le prestazioni rese dai soggetti erogatori per i quali siano documentati lo svolgimento, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, di attivita' istituzionali di ricerca e didattica e/o la presenza di servizi obbligatori individuati dalla programmazione nazionale e regionale, le regioni e le province autonome possono incrementare il costo standard di produzione di una quota percentuale proporzionale ai costi attribuiti a tali attivita'. 5. In fase di prima applicazione del presente decreto, ai fini del calcolo del costo standard di produzione delle prestazioni di cui all'art. 2, le regioni e le province autonome possono limitare la rilevazione dei costi ad un campione di prestazioni. Al fine di stimare i costi standard di produzione delle prestazioni di cui ai punti a) e h) dell'art. 2 non comprese nel campione, sulla base dei costi come sopra rilevati, le regioni e le province autonome possono utilizzare il sistema di pesi relativi riportato nell'allegato 1 A, con gli aggiustamenti eventualmente conseguenti alle rilevazioni campionarie dei costi di produzione per prestazione. Le regioni e le province autonome provvedono annualmente a verificare, ed eventualmente a rettificare, il sistema di pesi relativi sulla base dei costi di produzione rilevati ai sensi dei commi 1 e 7. 6. Le regioni e le province autonome, con periodicita' almeno triennale, provvedono all'aggiornamento delle tariffe, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate. 7. Per gli adempimenti di cui al presente articolo, tutti i soggetti erogatori, pubblici e privati, che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a trasmettere alle rispettive regioni e province autonome le necessarie informazioni sui propri costi di produzione, nonche' ad attestarne la veridicita' e la corrispondenza alle proprie scritture contabili, secondo le modalita' e la periodicita' definite dalle regioni e province autonome di appartenenza.