Art. 4. Attivita' di controllo 1. Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta applicazione da parte delle unita' sanitarie locali del sistema di remunerazione mediante tariffe definite ai sensi del presente decreto, avvalendosi anche delle commissioni regionali per la promozione della qualita' delle attivita' sanitarie. A tal fine, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni e le province autonome assicurano l'attivazione da parte di ciascuna unita' sanitaria locale di specifici sistemi di controllo, nei quali integrare l'attivita' delle commissioni professionali per la verifica e la revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni costituite ai sensi degli articoli 69 e 135 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, finalizzati a verificare presso tutti i soggetti erogatori, in particolare: la correttezza della compilazione delle schede di dimissione ospedaliera; la frequenza, nella casistica dei singoli istituti di ricovero, degli episodi di ricovero classificati come anomali in base ai criteri di cui all'allegato 1 B del presente decreto e le cause dell'occorrenza di tali casi; la documentazione attestante la erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2. 2. Ciascun soggetto erogatore del Servizio sanitario nazionale deve individuare, nell'ambito della propria organizzazione interna, un soggetto responsabile per i controlli di cui al comma precedente. 3. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale, le regioni e le province autonome provvedono ad inviare al Ministero della sanita' i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione delle tariffe delle prestazioni, corredati dei relativi dati di riferimento sui costi, entro sessanta giorni dalla loro approvazione.