Art. 4.
                       Attivita' di controllo
  1. Le regioni  e  le  province  autonome  vigilano  sulla  corretta
applicazione  da  parte  delle unita' sanitarie locali del sistema di
remunerazione  mediante  tariffe  definite  ai  sensi  del   presente
decreto,   avvalendosi  anche  delle  commissioni  regionali  per  la
promozione della qualita' delle attivita' sanitarie.
  A tal fine, nell'esercizio delle competenze di cui all'art.  2  del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, le  regioni  e  le  province  autonome
assicurano l'attivazione da parte di ciascuna unita' sanitaria locale
di  specifici  sistemi  di controllo, nei quali integrare l'attivita'
delle commissioni professionali per la verifica e la revisione  della
qualita'  dei  servizi  e delle prestazioni costituite ai sensi degli
articoli 69 e 135 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
novembre  1990,  n.  384,  finalizzati  a  verificare  presso tutti i
soggetti erogatori, in particolare:
   la correttezza  della  compilazione  delle  schede  di  dimissione
ospedaliera;
   la  frequenza,  nella  casistica dei singoli istituti di ricovero,
degli episodi di  ricovero  classificati  come  anomali  in  base  ai
criteri  di  cui  all'allegato  1  B  del presente decreto e le cause
dell'occorrenza di tali casi;
   la documentazione attestante la erogazione  delle  prestazioni  di
cui all'art. 2.
  2. Ciascun soggetto erogatore del Servizio sanitario nazionale deve
individuare,  nell'ambito  della  propria  organizzazione interna, un
soggetto responsabile per i controlli di cui al comma precedente.
  3.  Al  fine  di  consentire  l'acquisizione   delle   informazioni
necessarie  alla  programmazione sanitaria nazionale, le regioni e le
province autonome provvedono ad inviare al Ministero della sanita'  i
provvedimenti regionali e provinciali di determinazione delle tariffe
delle  prestazioni,  corredati  dei  relativi dati di riferimento sui
costi, entro sessanta giorni dalla loro approvazione.