Art. 6. Norme finali 1. I criteri generali fissati con il presente decreto possono essere aggiornati con decreto del Ministro della sanita', da adottarsi secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, per le esigenze della programmazione sanitaria. 2. Gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 1994 Il Ministro: GARAVAGLIA