Art. 6.
                            Norme finali
  1. I criteri generali  fissati  con  il  presente  decreto  possono
essere   aggiornati  con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da
adottarsi secondo le modalita' previste dal  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, per le
esigenze della programmazione sanitaria.
  2.  Gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante
dello stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 aprile 1994
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA