Art. 2.
  Per l'effettuazione di detti trasporti di merci l'autorizzazione di
cui  all'articolo  precedente  ha   natura   complementare   rispetto
all'autorizzazione  al  trasporto di cose gia' validamente rilasciata
all'autotrasportatore che effettua la prova e ne mantiene i vincoli e
limiti.
  L'autorizzazione speciale  rilasciata  alla  fabbrica  costruttrice
dell'autoveicolo  e  del relativo autotelaio consente la circolazione
del veicolo al quale si riferisce, e la sua utilizzazione in prova da
parte dell'autotrasportatore di merci,  per  un  periodo  massimo  di
trenta  giorni  dalla  stipula  del  contratto  di  prova gratuita, a
condizione che:
    a) sia tenuta a bordo del veicolo utilizzato in prova  unitamente
all'originale        dell'autorizzazione        gia'       rilasciata
all'autotrasportatore per altro veicolo;
    b) sia stato consegnato  agli  uffici  della  Direzione  generale
della   motorizzazione   civile   e   dei  trasporti  in  concessione
l'originale della carta di circolazione del  veicolo  temporaneamente
non utilizzato e copia del contratto di prova;
    c)  il  contratto con il quale sia stata consentita, dall'impresa
costruttrice   dell'autoveicolo   e    del    relativo    autotelaio,
l'utilizzazione  in  prova  del veicolo nuovo, abbia, quale contenuto
esclusivo, la disciplina dell'utilizzazione gratuita del veicolo  per
la prova.
  Copia  di  tale  contratto  dovra'  essere trasmessa alla Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione -
Direzione centrale III - Divisione 35.