Art. 2. Per l'effettuazione di detti trasporti di merci l'autorizzazione di cui all'articolo precedente ha natura complementare rispetto all'autorizzazione al trasporto di cose gia' validamente rilasciata all'autotrasportatore che effettua la prova e ne mantiene i vincoli e limiti. L'autorizzazione speciale rilasciata alla fabbrica costruttrice dell'autoveicolo e del relativo autotelaio consente la circolazione del veicolo al quale si riferisce, e la sua utilizzazione in prova da parte dell'autotrasportatore di merci, per un periodo massimo di trenta giorni dalla stipula del contratto di prova gratuita, a condizione che: a) sia tenuta a bordo del veicolo utilizzato in prova unitamente all'originale dell'autorizzazione gia' rilasciata all'autotrasportatore per altro veicolo; b) sia stato consegnato agli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione l'originale della carta di circolazione del veicolo temporaneamente non utilizzato e copia del contratto di prova; c) il contratto con il quale sia stata consentita, dall'impresa costruttrice dell'autoveicolo e del relativo autotelaio, l'utilizzazione in prova del veicolo nuovo, abbia, quale contenuto esclusivo, la disciplina dell'utilizzazione gratuita del veicolo per la prova. Copia di tale contratto dovra' essere trasmessa alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale III - Divisione 35.