Art. 3.
  Le  autorizzazioni  rilasciate  alle  imprese  costruttrici   degli
autoveicoli  e  dei  relativi  autotelai  possono  esser  revocate in
qualsiasi momento qualora la Direzione generale della  motorizzazione
civile  e  dei  trasporti  in concessione accerti irregolarita' nella
loro utilizzazione.
   Roma, 9 maggio 1994
                                                   Il Ministro: COSTA