Art. 2. Le imprese assegnatarie di ecopunti necessari al transito attraverso il territorio austriaco che pur non avendo chiesto il rinnovo della propria assegnazione ai sensi del decreto direttoriale 28 febbraio 1994, art. 3, hanno utilizzato una parte degli ecopunti a loro disposizione, debbono, entro il 10 giugno 1994, ottemperare a tale obbligo.