Art. 2.
  Le  imprese  assegnatarie  di  ecopunti   necessari   al   transito
attraverso  il  territorio  austriaco  che  pur non avendo chiesto il
rinnovo della propria assegnazione ai sensi del decreto  direttoriale
28 febbraio 1994, art. 3, hanno utilizzato una parte degli ecopunti a
loro  disposizione,  debbono,  entro il 10 giugno 1994, ottemperare a
tale obbligo.