Art. 3.
  Le  imprese  assegnatarie  di  ecopunti   necessari   al   transito
attraverso  il  territorio  austriaco  che  non  ottemperino a quanto
previsto  dall'art.  2  del   presente   decreto   verranno   escluse
dall'elenco  di  quelle abilitate ad effettuare trasporto di merci in
transito sul territorio austriaco.