Art. 4.
  Le  imprese  assegnatarie  di  ecopunti   necessari   al   transito
attraverso  il  territorio  austriaco che al 30 aprile 1994 non hanno
chiesto il rinnovo della propria assegnazione e non hanno  utilizzato
nemmeno  una  parte  degli ecopunti a loro disposizione, sono escluse
dall'elenco di quelle abilitate ad effettuare trasporto di  merci  in
transito sul territorio austriaco.