Art. 4. Le imprese assegnatarie di ecopunti necessari al transito attraverso il territorio austriaco che al 30 aprile 1994 non hanno chiesto il rinnovo della propria assegnazione e non hanno utilizzato nemmeno una parte degli ecopunti a loro disposizione, sono escluse dall'elenco di quelle abilitate ad effettuare trasporto di merci in transito sul territorio austriaco.