Art. 6.
  Qualora durante il controllo di cui all'art. 5 del presente decreto
risulti che  l'impresa  non  e'  compresa  tra  quelle  abilitate  ad
effettuare  trasporto  di merci in transito sul territorio austriaco,
le autorita' doganali di frontiera procedono al ritiro degli ecopunti
esibiti che dovranno essere inviati  alla  Direzione  generale  della
motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in concessione - Direzione
centrale III - Divisione 33.