Art. 6. Qualora durante il controllo di cui all'art. 5 del presente decreto risulti che l'impresa non e' compresa tra quelle abilitate ad effettuare trasporto di merci in transito sul territorio austriaco, le autorita' doganali di frontiera procedono al ritiro degli ecopunti esibiti che dovranno essere inviati alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale III - Divisione 33.