Art. 7. Qualora durante il controllo di cui all'art. 5 del presente decreto risulti che l'impresa e' compresa tra quelle abilitate ad effettuare trasporto di merci in transito sul territorio austriaco, potra' essere effettuato il passaggio, con ritiro di un foglio della relativa ecocarta che dovra' essere inviato alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale III - Divisione 33. Nel caso in cui da successivi controlli risulti che l'impresa ha utilizzato un numero di ecopunti superiore a quello ad essa rilasciato, essa verra' esclusa dall'elenco di quelle abilitate ad effettuare trasporto di merci in transito sul territorio austriaco.