Art. 7.
  Qualora durante il controllo di cui all'art. 5 del presente decreto
risulti che l'impresa e' compresa tra quelle abilitate ad  effettuare
trasporto  di  merci  in  transito  sul  territorio austriaco, potra'
essere effettuato  il  passaggio,  con  ritiro  di  un  foglio  della
relativa  ecocarta  che dovra' essere inviato alla Direzione generale
della  motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione   -
Direzione centrale III - Divisione 33.
  Nel  caso  in  cui da successivi controlli risulti che l'impresa ha
utilizzato  un  numero  di  ecopunti  superiore  a  quello  ad   essa
rilasciato,  essa  verra'  esclusa dall'elenco di quelle abilitate ad
effettuare trasporto di merci in transito sul territorio austriaco.