Art. 9. E' fatto obbligo a tutti i veicoli immatricolati per la prima volta dopo il 1 ottobre 1990, che si presentano in frontiera, in uscita dallo Stato, per effettuare un transito attraverso il territorio austriaco, di esibire il relativo Cop-dokument. La mancata esibizione del Cop-dokument esclude la possibilita' di ottenere ecopunti.