Art. 9.
  E' fatto obbligo a tutti i veicoli immatricolati per la prima volta
dopo il 1 ottobre 1990, che si presentano  in  frontiera,  in  uscita
dallo  Stato,  per  effettuare  un  transito attraverso il territorio
austriaco, di esibire il relativo Cop-dokument.
  La mancata esibizione del Cop-dokument esclude la  possibilita'  di
ottenere ecopunti.