Art. 2.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia, le banche, nonche' le societa' d'intermediazione  mobiliare
iscritte  all'albo  istituito  presso  la Consob ai sensi dell'art. 3
della legge 2  gennaio  1991,  n.  1,  che  esercitano  le  attivita'
indicate  nei  punti  a),  b)  e c) dell'art. 1, comma 1, della legge
medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per  conto  terzi,
ad  eccezione  della  Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per
conto terzi.
  La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare  apposite  convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca d'Italia
correlati all'effettuazione delle  aste  tramite  la  Rete  nazionale
interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.
  Le  offerte  di  ogni  singolo operatore, ivi compresa quella della
Banca d'Italia, devono essere  presentate  con  una  delle  modalita'
seguenti:
    a)  inoltro  di  apposito  modulo  inserito  in  busta chiusa, da
indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio
mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici  -  Via
Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e
del  contenuto,  devono essere consegnate direttamente allo sportello
all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale;
    b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca
d'Italia  tramite  Rete  nazionale  interbancaria  con  le  modalita'
tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
  Le  offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 giugno 1994
non verranno prese in considerazione.
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
"Rete"  troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella convenzione tra la  Banca  d'Italia  e  gli  operatori
partecipanti  alle  aste,  di  cui  al  secondo  comma  del  presente
articolo.
  Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire  100  milioni  di
capitale  nominale;  eventuali  offerte  di  importo non multiplo del
taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.
  In sede di partecipazione  all'asta  dovranno  essere  indicate  le
filiali  della  Banca  d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le
quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.
  Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo  di  aggiudicazione,
sara'  effettuato  dagli  operatori  assegnatari il 1 luglio 1994 con
corresponsione di novanta giorni di dietimi d'interesse. A tal  fine,
la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad inserire in via automatica detti
regolamenti nella procedura giornaliera  "Liquidazione  titoli",  con
valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti
le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali
di   ritiro  delle  materialita'  rilasceranno  ricevuta  provvisoria
valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.