Art. 2.
Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca
d'Italia, le banche, nonche' le societa' d'intermediazione mobiliare
iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attivita'
indicate nei punti a), b) e c) dell'art. 1, comma 1, della legge
medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi,
ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per
conto terzi.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.
I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia
correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale
interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.
Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della
Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalita'
seguenti:
a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da
indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio
mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via
Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e
del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello
all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale;
b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca
d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalita'
tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 giugno 1994
non verranno prese in considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del presente
articolo.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di
capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del
taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.
In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le
filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le
quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.
Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione,
sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 1 luglio 1994 con
corresponsione di novanta giorni di dietimi d'interesse. A tal fine,
la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via automatica detti
regolamenti nella procedura giornaliera "Liquidazione titoli", con
valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti
le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali
di ritiro delle materialita' rilasceranno ricevuta provvisoria
valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.