Art. 4.
Restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione di
cui al menzionato decreto del 23 marzo 1994, ed in particolare quelle
di cui all'art. 12 concernenti le modalita' di assegnazione dei
titoli in relazione a richieste effettuate a prezzi inferiori al
"prezzo di esclusione". Il versamento all'entrata del bilancio
statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sara'
effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 1 luglio 1994.
Il presente decreto verra' trasmesso per il visto all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 1994
Il Ministro: DINI