Art. 4.
  Restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione di
cui al menzionato decreto del 23 marzo 1994, ed in particolare quelle
di cui all'art. 12  concernenti  le  modalita'  di  assegnazione  dei
titoli  in  relazione  a  richieste  effettuate a prezzi inferiori al
"prezzo  di  esclusione".  Il  versamento  all'entrata  del  bilancio
statale  del  controvalore  dell'emissione  e  relativi dietimi sara'
effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 1 luglio 1994.
  Il presente decreto  verra'  trasmesso  per  il  visto  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 23 giugno 1994
                                                    Il Ministro: DINI