Art. 3.
               Proroga degli organi - Regime degli atti
  1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel  termine  di  cui
all'articolo  2 sono prorogati per non piu' di quarantacinque giorni,
decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
  2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli  organi  scaduti  possono
adottare   esclusivamente  gli  atti  di  ordinaria  amministrazione,
nonche' gli atti urgenti e indifferibili  con  indicazione  specifica
dei motivi di urgenza e indifferibilita'.
  3.  Gli  atti  non  rientranti  fra  quelli  indicati  nel comma 2,
adottati nel periodo di proroga, sono nulli.