Art. 4.
                     Ricostituzione degli organi
  1. Entro il periodo di proroga gli  organi  amministrativi  scaduti
debbono essere ricostituiti.
  2.  Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione
siano  organi  collegiali  e  questi  non  procedano  alle  nomine  o
designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza
del  termine  di  proroga,  la  relativa  competenza e' trasferita ai
rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro  la
scadenza del termine medesimo.