Art. 5.
                Efficacia dell'atto di ricostituzione
                         Regime dei controlli
  1. I provvedimenti di  nomina  dei  componenti  di  organi  scaduti
adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.
  2.  Nella  pendenza  dei  controlli  (( sui provvedimenti di cui al
comma 1 )) e fino alle comunicazioni della conformita' a legge,  agli
organi  ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e
3 dell'articolo 3.
 3. Le dichiarazioni, in sede di  controllo,  di  non  conformita'  a
legge dei provvedimenti di cui al comma 1 (( hanno effetto risolutivo
e  )) obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere
entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di  non
conformita', adeguandosi ad esse.