Art. 6.
               Decadenza degli organi non ricostituiti
                 Regime degli atti - Responsabilita'
  1.  Decorso  il  termine  massimo  di  proroga  senza  che  si  sia
provveduto   alla  loro  ricostituzione,  gli  organi  amministrativi
decadono.
  2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti
sono nulli.
  3. I titolari della competenza alla ricostituzione e  nei  casi  di
cui  all'articolo  4,  comma  2, i presidenti degli organi collegiali
sono responsabili dei danni conseguenti  alla  decadenza  determinata
dalla  loro  condotta,  fatta  in  ogni caso salva la responsabilita'
penale individuale nella condotta omissiva.