Art. 7.
         Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi
  1. Gli uffici titolari del potere di nomina  dei  componenti  degli
organi   di   amministrazione   attiva,  consultiva  e  di  controllo
provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i  dati  relativi
ai   termini   di   scadenza,   proroga   e  decadenza  degli  organi
amministrativi.
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica  l'adempimento
dell'obbligo di cui al comma 1.