Art. 8.
                      Norme finali e transitorie
  1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  a  tutti  gli  organi
amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti.
  2.  Gli  organi amministrativi gia' scaduti alla data di entrata in
vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga
di fatto, debbono essere ricostituiti entro dieci giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Decorso  il termine
suddetto, gli organi stessi  decadono  con  le  conseguenze  previste
dalle  disposizioni  di  cui  ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano
confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto che  siano  stati
adottati,  in  sostituzione  degli  organi collegiali competenti, dai
rispettivi presidenti, in conformita' alle disposizioni vigenti  alla
data di compimento degli atti stessi.
  3.  Per  la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di
cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi  di  cui  al  comma  2,  gli
organi   competenti   promuovono   l'instaurazione   delle  procedure
stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14 (a), entro il termine di
cui allo stesso comma 2.
 
             (a) La legge n. 14/1978 reca: "Norme  per  il  controllo
          parlamentare sulle nomine negli enti pubblici".