Art. 9.
                Adeguamento della normativa regionale
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano  direttamente
nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non
avranno  adeguato  i  rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi
contenuti.
  2. (( Entro sei mesi )) dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale  e
le  province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali ivi stabiliti.