Art. 14. Anticipazioni per alienazioni di beni patrimoniali 1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e' sostituito dal seguente: " 5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4 qualora ne sia fatta richiesta dal Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro, all'atto del conferimento di ciascun incarico, provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato. I predetti soggetti affidatari possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. Continuano, comunque, ad applicarsi le disposizioni relative alle competenze consultive del Consiglio di Stato, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 16, commi 1, 2 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.".