Art. 14.
         Anticipazioni per alienazioni di beni patrimoniali
  1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n.
386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e' sostituito dal
seguente:
  " 5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4  qualora  ne
sia  fatta  richiesta  dal  Ministro  delle  finanze, d'intesa con il
Ministro del tesoro, all'atto del conferimento di  ciascun  incarico,
provvedono  ad  anticipare,  su  apposito capitolo, al bilancio dello
Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle  alienazioni  e  dalle
gestioni,  un  importo non inferiore al 50 per cento. Con decreti del
Ministro del tesoro  sono  determinati  i  tassi  di  interesse,  con
riferimento  a  quelli  del  mercato.  I predetti soggetti affidatari
possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche  in  deroga
alle  norme  di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive
modificazioni, ed al  regolamento  approvato  con  regio  decreto  17
giugno  1909,  n. 454, nonche' alle norme sulla contabilita' generale
dello Stato, fermi  restando  i  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico-contabile.   Continuano,   comunque,   ad   applicarsi   le
disposizioni relative alle competenze  consultive  del  Consiglio  di
Stato, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 16, commi 1,
2 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.".