Art. 9.
                          Pagamento rateale
  1. Per l'alienazione delle partecipazioni azionarie delle  societa'
di  cui  agli  articoli  1, 2 e 3 del presente decreto possono essere
previste forme di pagamento rateale del corrispettivo non superiori a
tre anni.
  2. Le azioni alienate mediante  pagamento  rateale  possono  essere
rappresentate   da   appositi  certificati.  Dette  azioni  rimangono
depositate presso banche od altri intermediari ammessi al subdeposito
dei titoli presso la Monte Titoli S.p.a. ai sensi  dell'articolo  10,
comma  1,  della  legge  19  giugno  1986,  n.  289,  e  del relativo
regolamento di attuazione  adottato  con  delibera  della  Consob  18
febbraio  1987,  n.  2723, e successive modificazioni, a garanzia del
puntuale  pagamento  di  tutte  le  rate  del  corrispettivo   dovuto
all'alienante.
  3.  Il  trasferimento dei certificati di cui al comma 2 comporta il
trasferimento  della  proprieta'  delle  azioni   alienate   mediante
pagamento  rateale  e dell'intero rapporto contrattuale esistente tra
l'alienante ed il primo acquirente.
  4. Agli acquirenti delle azioni alienate mediante pagamento rateale
spettano tutti i diritti relativi alle azioni.
  5. Con propria  deliberazione,  la  Consob  emana  le  disposizioni
relative alla quotazione di borsa dei certificati di cui al comma 2.
  6.  Il  mancato pagamento anche di una sola rata determina, decorso
un  mese  dalla  diffida  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  il
trasferimento dei certificati all'alienante, cui restano acquisite le
rate  pagate.  In  tal  caso  non  si  applica la disposizione di cui
all'articolo 1526, secondo comma, del codice civile.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottato
su  proposta  del  Ministro  del  tesoro, d'intesa con i Ministri del
bilancio e  della  programmazione  economica  e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, sono adottate le disposizioni attuative
del presente articolo.