Art. 9. Pagamento rateale 1. Per l'alienazione delle partecipazioni azionarie delle societa' di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto possono essere previste forme di pagamento rateale del corrispettivo non superiori a tre anni. 2. Le azioni alienate mediante pagamento rateale possono essere rappresentate da appositi certificati. Dette azioni rimangono depositate presso banche od altri intermediari ammessi al subdeposito dei titoli presso la Monte Titoli S.p.a. ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 19 giugno 1986, n. 289, e del relativo regolamento di attuazione adottato con delibera della Consob 18 febbraio 1987, n. 2723, e successive modificazioni, a garanzia del puntuale pagamento di tutte le rate del corrispettivo dovuto all'alienante. 3. Il trasferimento dei certificati di cui al comma 2 comporta il trasferimento della proprieta' delle azioni alienate mediante pagamento rateale e dell'intero rapporto contrattuale esistente tra l'alienante ed il primo acquirente. 4. Agli acquirenti delle azioni alienate mediante pagamento rateale spettano tutti i diritti relativi alle azioni. 5. Con propria deliberazione, la Consob emana le disposizioni relative alla quotazione di borsa dei certificati di cui al comma 2. 6. Il mancato pagamento anche di una sola rata determina, decorso un mese dalla diffida pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, il trasferimento dei certificati all'alienante, cui restano acquisite le rate pagate. In tal caso non si applica la disposizione di cui all'articolo 1526, secondo comma, del codice civile. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.