Art. 2.
       Modalita' di esercizio dell'elettorato attivo e passivo
 
  1.  I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito
definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il
diritto  di  voto  alle  elezioni  del  Parlamento  europeo,   devono
presentare  al  sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il
novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la  consultazione,
domanda  di  iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso
il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di  cui
sopra e' ridotto da novanta a ottanta giorni.
  2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
    a)  la volonta' di esercitare esclusivamente in Italia il diritto
di voto;
    b) la cittadinanza;
    c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
    d) il possesso della capacita' elettorale nello Stato di origine,
possibilmente comprovato da apposita attestazione rilasciata, in data
non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione  della  domanda,
dall'autorita' nazionale competente;
    e)  l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a
carico, che comporti per lo Stato italiano o per quello di origine la
perdita dell'elettorato attivo.
  3.  Il  comune,  compiuta  l'istruttoria  necessaria  a  verificare
l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, provvede
a:
    a)  iscrivere  i  nominativi  degli  stessi  nell'apposita  lista
aggiunta di cui al  comma  1,  che  e'  sottoposta  al  controllo  ed
all'approvazione     della    competente    commissione    elettorale
circondariale;
    b) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione
agli interessati e  far  pervenire  in  tempo  utile  il  certificato
elettorale;  copia  della  domanda  e'  trasmessa  immediatamente  al
Ministero dell'interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli
affari esteri, alle autorita' competenti degli Stati  membri  per  la
prevista cancellazione;
    c)  notificare  agli  interessati  il  mancato accoglimento della
domanda con espressa avvertenza agli  stessi  che  possono  avvalersi
delle facolta' di ricorso previste per i cittadini italiani.
  4.  I  cittadini  degli  altri  Stati membri, inclusi nell'apposita
lista aggiunta, vi restano iscritti fino a  quando  non  chiedano  di
essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.
  5.  Gli  elettori  iscritti  nella  lista aggiunta votano presso il
seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono.  A  tal  fine
essi  sono  assegnati,  previa suddivisione in appositi elenchi, alle
relative sezioni  elettorali;  in  caso  di  superamento  del  limite
massimo  di  ottocento  elettori  previsto per una sezione, essi sono
proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.
  6.  Il  cittadino  di  altro  Stato  membro dell'Unione che intenda
presentare la propria candidatura  ai  sensi  dell'articolo  4  della
legge  24  gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della
legge 18 gennaio 1989, n. 9 (a), deve produrre alla cancelleria della
corte d'appello competente, all'atto del  deposito  della  lista  dei
candidati,  oltre  alla  documentazione  richiesta  per  i  candidati
nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:
    a) della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia;
    b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine  nelle  cui
liste e' eventualmente iscritto;
    c)  che  non  e'  candidato  e  che  non  presentera'  la propria
candidatura per la stessa elezione del Parlamento  europeo  in  alcun
altro Stato dell'Unione.
  7.  La  dichiarazione di cui al comma 6 deve essere accompagnata da
una certificazione dell'autorita' competente  dello  Stato  d'origine
attestante  che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato
passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto.
  8.  La  corte  d'appello  competente  informa  l'interessato  della
decisione  relativa  all'ammissibilita' della candidatura. In caso di
rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle  stesse  forme
di  tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati
italiani.
  9. La corte d'appello  comunica  alle  competenti  autorita'  degli
Stati  di  origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la
propria candidatura in Italia.
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             (a)  Il  testo  dell'art.  4  della  legge  n.   18/1979
          (Elezione  dei  rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento
          europeo), come modificato prima dall'art. 1 della legge  n.
          9/1989  e  poi  dall'art.  8  del  presente  decreto, e' il
          seguente:
             "Art. 4. - Sono eleggibili alla carica di rappresentante
          dell'Italia al Parlamento europeo gli elettori che  abbiano
          compiuto  il 25 anno di eta' entro il giorno fissato per le
          elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.
          Sono inoltre eleggibili alla medesima  carica  i  cittadini
          degli  altri  paesi  membri  dell'Unione  che  risultino in
          possesso  dei  requisiti  di  eleggibilita'  al  Parlamento
          europeo  previsti dall'ordinamento italiano e che non siano
          decaduti dal diritto di eleggibilita' nello Stato membro di
          origine".