Art. 2. Modalita' di esercizio dell'elettorato attivo e passivo 1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra e' ridotto da novanta a ottanta giorni. 2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati: a) la volonta' di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto; b) la cittadinanza; c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine; d) il possesso della capacita' elettorale nello Stato di origine, possibilmente comprovato da apposita attestazione rilasciata, in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, dall'autorita' nazionale competente; e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato italiano o per quello di origine la perdita dell'elettorato attivo. 3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, provvede a: a) iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che e' sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale; b) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda e' trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle autorita' competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione; c) notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facolta' di ricorso previste per i cittadini italiani. 4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio. 5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe. 6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9 (a), deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione: a) della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia; b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste e' eventualmente iscritto; c) che non e' candidato e che non presentera' la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione. 7. La dichiarazione di cui al comma 6 deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorita' competente dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto. 8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilita' della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani. 9. La corte d'appello comunica alle competenti autorita' degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura in Italia. ------------ (a) Il testo dell'art. 4 della legge n. 18/1979 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), come modificato prima dall'art. 1 della legge n. 9/1989 e poi dall'art. 8 del presente decreto, e' il seguente: "Art. 4. - Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo gli elettori che abbiano compiuto il 25 anno di eta' entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale. Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilita' al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilita' nello Stato membro di origine".