Art. 4.
                       Adempimenti preliminari
 
  1.  La  Direzione  centrale  per i servizi elettorali del Ministero
dell'interno, sulla base delle comunicazioni  pervenute  dai  sindaci
dei  comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione, revisione
e conservazione  degli  elenchi  degli  elettori  italiani  residenti
all'estero.
  2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli adempimenti
effettuati  dalle  commissioni  elettorali  circondariali  in sede di
revisione  delle   liste   elettorali,   provvedono   a   trasmettere
immediatamente  al  Ministero  dell'interno l'elenco delle variazioni
apportate.
  3. Le variazioni non vengono piu' riportate sugli elenchi di cui al
comma 1 a partire dal settantesimo giorno anteriore a quello  fissato
per le votazioni.
  4.  Dagli  elenchi  di  cui  al comma 1 sono depennati i nominativi
degli elettori per i quali sia pervenuta comunicazione da  parte  del
Ministero  degli  affari esteri della presentazione della domanda con
la quale l'elettore ha  chiesto  di  votare  nello  Stato  membro  di
residenza.
  5.  La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo
giorno precedente la data  delle  elezioni,  trasmette  al  Ministero
degli  affari  esteri,  per  il  successivo inoltro ai singoli uffici
consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso  per
uffici  consolari  e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni
fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel
suddividere gli aventi diritto  al  voto  di  ciascuna  localita'  in
sezioni,  il  Ministero  dell'interno,  sulla  base delle indicazioni
fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un
numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200.
  6.  La  Direzione  centrale  per  i  servizi  elettorali   provvede
altresi',  entro  il  quindicesimo  giorno  precedente  la data della
votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori  di  cui
all'articolo  3,  comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso
articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda,  dando  loro
notizia  del  giorno  e  degli  orari  della votazione, nonche' della
localita' della votazione.
  7. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui
al comma 3 dell'articolo 3 e'  data  comunicazione  alla  commissione
elettorale  circondariale  perche' apporti apposita annotazione sulle
liste sezionali.
  8. Gli elettori di cui al presente articolo che,  entro  il  quinto
giorno  precedente  quello  della  votazione,  non  hanno  ricevuto a
domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta  al  capo
dell'ufficio  consolare  della  circoscrizione,  il  quale, accertato
preventivamente  che  il  nominativo  dell'elettore  richiedente   e'
incluso  negli  elenchi  trasmessi dal Ministero dell'interno a norma
del comma 5, rilascia apposita  certificazione  per  l'ammissione  al
voto  e  provvede  ad  includere i nomi degli elettori interessati in
appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal  comma  5,  distinti
per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli
elettori stessi sono assegnati.
  9.  Gli  elettori  di  cui  ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 iscritti
nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del
testo unico delle leggi per la disciplina  dell'elettorato  attivo  e
per  la  tenuta  e la revisione delle liste elettorali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.  223,  come
sostituito  dall'articolo  2  della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (a),
dopo la compilazione degli elenchi di  cui  al  comma  5  o  che  per
qualsiasi  motivo  siano stati omessi da detti elenchi, devono essere
immediatamente  segnalati  dal  comune  nelle  cui  liste   risultano
iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano
per  il  rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la
conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi
di cui al comma 8.
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             (a) L'art.  32  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
          disciplina  dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la
          revisione delle liste elettorali, approvato con  D.P.R.  n.
          223/1967,  come  modificato  dall'art.  2  della  legge  n.
          40/1979, dall'art. 2 della legge 30  giugno  1989,  n.  244
          (indirettamente),  e  dall'art.  9  della  legge 16 gennaio
          1992, n. 15, e' cosi' formulato:
             "Art.  32.  -  Alle  liste  elettorali,  rettificate  in
          conformita'    dei   precedenti   articoli,   non   possono
          apportarsi, sino alla revisione  del  semestre  successivo,
          altre variazioni se non in conseguenza:
              1) della morte;
              2) della perdita della cittadinanza italiana.
             Le  circostanze  di  cui  al  presente  ed al precedente
          numero debbono risultare da documento autentico;
              3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da
          sentenza   o   da   altro   provvedimento    dell'autorita'
          giudiziaria.  A  tale  scopo,  il questore incaricato della
          esecuzione dei provvedimenti che  applicano  le  misure  di
          prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonche'
          il  cancelliere o il funzionario competenti alla formazione
          delle schede e dei fogli complementari  per  il  casellario
          giudiziale,  inviano,  ciascuno per la parte di competenza,
          certificazione  delle  sentenze  e  dei  provvedimenti  che
          importano  la  perdita  del diritto elettorale al comune di
          residenza  dell'interessato  ovvero,  quando  il  luogo  di
          residenza  non  sia  conosciuto,  a  quello  di nascita. La
          certificazione  deve  essere   trasmessa   all'atto   delle
          registrazioni  di  competenza.  Se la persona alla quale si
          riferisce  la  sentenza  o  il  provvedimento  non  risulti
          iscritta  nelle  liste  elettorali  del  comune al quale e'
          stato comunicata la notizia, il  sindaco,  previ  eventuali
          accertamenti  per mezzo degli organi di pubblica sicurezza,
          la partecipa al comune nelle  cui  liste  il  cittadino  e'
          compreso;
              4)  del trasferimento della residenza. Gli iscritti che
          hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle
          relative  liste,  in  base  al   certificato   dell'ufficio
          anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro
          di  popolazione.  I  gia'  iscritti  nelle liste, che hanno
          acquistato la residenza nel  comune,  sono  iscritti  nelle
          relative  liste, in base alla dichiarazione del sindaco del
          comune di provenienza, attestante l'avvenuta  cancellazione
          da  quelle  liste.  La dichiarazione e' richiesta d'ufficio
          dal comune di nuova iscrizione anagrafica;
              5) dell'acquisto  del  diritto  elettorale  per  motivi
          diversi dal compimento del 18 anno di eta' o del riacquisto
          del  diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai
          fini della iscrizione  il  sindaco  deve  acquisire  presso
          l'ufficio  anagrafico e richiedere al casellario giudiziale
          e all'autorita' di  pubblica  sicurezza  le  certificazioni
          necessarie  per  accertare  se l'interessato e' in possesso
          dei requisti di legge per l'esercizio del diritto  di  voto
          nel comune.
            Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza
          del  segretario,  dalla commissione elettorale comunale che
          vi  allega  copia  dei  suindicati  documenti;  le   stesse
          variazioni  sono apportate alle liste di sezione. Copia del
          verbale  relativo  a  tali  operazioni  e'   trasmesso   al
          prefetto,   al   procuratore  della  Repubblica  presso  il
          tribunale competente per territorio ed al presidente  della
          commissione elettorale circondariale.
              La    commissione  elettorale  circondariale apporta le
          variazioni risultanti dagli anzidetti verbali  nelle  liste
          generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa
          ed ha facolta' di richiedere gli atti al comune.
              Alle  operazioni  previste  dal  presente  articolo  la
          commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei
          mesi e, in ogni caso, non oltre la  data  di  pubblicazione
          del  manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la
          variazione di cui ai numeri 2, 3  e  4;  non  oltre  il  30
          giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni
          di  cui al n. 5; non oltre il quindicesimo giorno anteriore
          alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1.
          Le  deliberazioni  della  commissione  elettorale  comunale
          relative  alle  variazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 devono
          essere notificate agli interessati entro dieci giorni.   Le
          deliberazioni   della   commissione   elettrorale  comunale
          relative  alle  variazioni  di  cui  al  n.  5,  unitamente
          all'elenco   degli   elettori  iscritti  ed  alla  relativa
          documentazione, sono depositate nella segreteria del comune
          durante i primi cinque giorni del mese successivo a  quello
          della  adozione  delle  variazioni  stesse. Del deposito il
          sindaco da' preventivo, pubblico avviso, con  manifesto  da
          affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.
              Avverso  le deliberazioni di cui ai precedenti commi e'
          ammesso ricorso alla commissione  elettorale  circondariale
          nel  termine  di  dieci  giorni, rispettivamente dalla data
          della notificazione o dalla data del deposito.
             La  commissione  circondariale  decide  sui  ricorsi nel
          termine di 15 giorni dalla  loro  ricezione  e  dispone  le
          conseguenti   eventuali   variazioni.   Le  decisioni  sono
          notificate agli interessati, a cura  del  sindaco,  con  le
          stesse modalita' di cui al comma precedente.
             Per  i  cittadini  residenti  all'estero si osservano le
          disposizioni degli artiocli 11, 20 e 29".