Art. 4. Adempimenti preliminari 1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero. 2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli adempimenti effettuati dalle commissioni elettorali circondariali in sede di revisione delle liste elettorali, provvedono a trasmettere immediatamente al Ministero dell'interno l'elenco delle variazioni apportate. 3. Le variazioni non vengono piu' riportate sugli elenchi di cui al comma 1 a partire dal settantesimo giorno anteriore a quello fissato per le votazioni. 4. Dagli elenchi di cui al comma 1 sono depennati i nominativi degli elettori per i quali sia pervenuta comunicazione da parte del Ministero degli affari esteri della presentazione della domanda con la quale l'elettore ha chiesto di votare nello Stato membro di residenza. 5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna localita' in sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200. 6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede altresi', entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonche' della localita' della votazione. 7. Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al comma 3 dell'articolo 3 e' data comunicazione alla commissione elettorale circondariale perche' apporti apposita annotazione sulle liste sezionali. 8. Gli elettori di cui al presente articolo che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente e' incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del comma 5, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 5, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati. 9. Gli elettori di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (a), dopo la compilazione degli elenchi di cui al comma 5 o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al comma 8. ------------ (a) L'art. 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. n. 223/1967, come modificato dall'art. 2 della legge n. 40/1979, dall'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244 (indirettamente), e dall'art. 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, e' cosi' formulato: "Art. 32. - Alle liste elettorali, rettificate in conformita' dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza: 1) della morte; 2) della perdita della cittadinanza italiana. Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico; 3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorita' giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonche' il cancelliere o il funzionario competenti alla formazione delle schede e dei fogli complementari per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale e' stato comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino e' compreso; 4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I gia' iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione e' richiesta d'ufficio dal comune di nuova iscrizione anagrafica; 5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18 anno di eta' o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato e' in possesso dei requisti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune. Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza del segretario, dalla commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni e' trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della commissione elettorale circondariale. La commissione elettorale circondariale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha facolta' di richiedere gli atti al comune. Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2, 3 e 4; non oltre il 30 giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5; non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1. Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni. Le deliberazioni della commissione elettrorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5, unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco da' preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici. Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi e' ammesso ricorso alla commissione elettorale circondariale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito. La commissione circondariale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalita' di cui al comma precedente. Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli artiocli 11, 20 e 29".