IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  229  del  codice  della strada approvato con decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  114 del 18 maggio 1992, che
delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze
loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie  afferenti alle materie
disciplinate dallo stesso codice;
  Visto  l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice  della  strada  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 28 dicembre 1992 che
conferma  l'applicabilita'  del  sopracitato art. 229 del codice alle
direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;
  Visto  il  titolo  IV del codice della strada: "Guida dei veicoli e
conduzione degli animali";
  Vista  la  direttiva  n.  80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre
1980;
  Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991;
  Considerata la necessita' di adeguare le procedure nazionali in
materia  di  patenti  di  guida  a  quelle comunitarie e ravvisata la
necessita'  di  allineare  al  diritto  comunitario  il  codice della
strada,  nonche'  il  regolamento  di  esecuzione e di attuazione del
codice della strada;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Si  istituisce, conformemente alle disposizioni della direttiva
n.  91/439/CEE,  la  patente  italiana  di  guida, secondo il modello
comunitario (descritto nell'allegato I).
  2.  Le  patenti  di  guida  rilasciate  dagli  Stati  membri  della
Comunita'  europea  conformemente al comma precedente sono equiparate
alle corrispondenti patenti di guida italiane.
  3.  Allorche'  il  titolare  di  una  patente  di guida in corso di
validita',  rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia
la  residenza  normale,  di  cui  al  successivo  art.  9, ad esso si
applicano  le disposizioni italiane in materia di durata di validita'
della  patente,  di  controllo  medico,  di disposizioni fiscali e di
iscrizioni,   sulla   patente,  delle  mensioni  indispensabili  alla
gestione della medesima.