Art. 11. 1. Gli articoli 5, comma 4, 6, comma 2, 7, comma 1, lettera a), nonche' l'allegato II e l'allegato III, punto 10, del presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per l'applicazione degli altri articoli resta fermo il termine di attuazione della direttiva n. 91/439/CEE, stabilito al 1 luglio 1996. Questo termine resta fissato anche per l'entrata in vigore degli articoli 3, comma 6, 7, comma 3 e 10, sempreche', per tali disposizioni, sia intervenuto il richiesto accordo con la Commissione CEE.