Art. 11.
  1.  Gli  articoli  5,  comma 4, 6, comma 2, 7, comma 1, lettera a),
nonche'  l'allegato  II  e  l'allegato  III,  punto  10, del presente
decreto,  si  applicano  a partire dal quindicesimo giorno successivo
alla  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per l'applicazione
degli  altri  articoli  resta  fermo  il  termine di attuazione della
direttiva  n.  91/439/CEE, stabilito al 1 luglio 1996. Questo termine
resta  fissato  anche per l'entrata in vigore degli articoli 3, comma
6,   7,  comma  3  e  10,  sempreche',  per  tali  disposizioni,  sia
intervenuto il richiesto accordo con la Commissione CEE.