Art. 2.
  1.  La  sigla  distintiva  delle  patenti rilasciate nel territorio
della Repubblica italiana, figura nell'emblema disegnato a pag. 1 del
modello comunitario di patente di guida.
  2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare
rischi di falsificazione delle patenti di guida.
  3.  Eventuali modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica,
al modello di patente allegato alla direttiva n. 91/439/CEE, potranno
essere  apportate  dallo Stato italiano secondo la procedura prevista
da tale direttiva.