Art. 2. 1. La sigla distintiva delle patenti rilasciate nel territorio della Repubblica italiana, figura nell'emblema disegnato a pag. 1 del modello comunitario di patente di guida. 2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida. 3. Eventuali modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica, al modello di patente allegato alla direttiva n. 91/439/CEE, potranno essere apportate dallo Stato italiano secondo la procedura prevista da tale direttiva.