Art. 4.
  1.  La  patente  di  guida  menziona  le  condizioni  alle quali il
conducente e' abilitato a condurre.
  2.  Se,  a  causa  di deficenze, fisiche viene autorizzata la guida
soltanto  per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova
di  verifica  delle  capacita'  e dei comportamenti di cui all'art. 7
verra' effettuata a bordo di tali veicoli.