Art. 4. 1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente e' abilitato a condurre. 2. Se, a causa di deficenze, fisiche viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti di cui all'art. 7 verra' effettuata a bordo di tali veicoli.