Art. 5.
  1.  Il rilascio della patente di guida e' subordinato alle seguenti
condizioni:
    a)  la  patente  per  le  categorie  C o D puo' essere rilasciata
unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente di categoria B;
    b)  la  patente  per le categorie B + E, C + E, D + E puo' essere
rilasciata  unicamente  ai  conducenti  gia'  in  possesso di patente
rispettivamente delle categorie B, C o D.
  2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue:
    a)  la  patente  valida  per le categorie C + E o D + E e' valida
anche per guidare complessi della categoria B + E;
    b)  la  patente valida per la categoria C + E e' valida anche per
la  categoria D + E se il suo titolare e' gia' in possesso di patente
per la categoria D.
  3.  I tricicli ed i quadricicli a motore possono essere guidati con
una patente della categoria A o A1.
  4.  I  motocicli  di  cilindrata  non superiore a 125 cm(Elevato al
Cubo)  e di potenza non superiore a 11 kW possono essere guidati, sul
territorio nazionale, con una patente della categoria B.