Art. 5. 1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato alle seguenti condizioni: a) la patente per le categorie C o D puo' essere rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente di categoria B; b) la patente per le categorie B + E, C + E, D + E puo' essere rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D. 2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue: a) la patente valida per le categorie C + E o D + E e' valida anche per guidare complessi della categoria B + E; b) la patente valida per la categoria C + E e' valida anche per la categoria D + E se il suo titolare e' gia' in possesso di patente per la categoria D. 3. I tricicli ed i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della categoria A o A1. 4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm(Elevato al Cubo) e di potenza non superiore a 11 kW possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente della categoria B.