Art. 6. 1. In materia di eta' minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti: a) 16 anni: per la sottocategoria A1; per la sottocategoria B1; b) 18 anni: per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2; per le categorie B, B + E; per le categorie C, C + E e per le sottocategorie C1, C1 + E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di taluni autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85, sez. III, art. 5 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; c) 21 anni: per le categorie D, D + E e le sottocategorie D1, D1 + E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento CEE n. 3820/85. 2. L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), e' subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni ed un'eta' non inferiore a 20 anni. Questa condizione preliminare non e' richiesta se il candidato e' di eta' non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacita' e dei comportamenti.