Art. 6.
  1.  In  materia di eta' minima, le condizioni per il rilascio della
patente di guida sono le seguenti:
    a) 16 anni:
    per la sottocategoria A1;
    per la sottocategoria B1;
    b) 18 anni:
    per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2;
    per le categorie B, B + E;
    per  le  categorie  C,  C + E e per le sottocategorie C1, C1 + E,
fatte   salve  le  disposizioni  previste  per  la  guida  di  taluni
autoveicoli  dal  regolamento  (CEE) n. 3820/85, sez. III, art. 5 del
Consiglio,  del  20  dicembre  1985,  relativo  all'armonizzazione di
alcune  disposizioni  in materia sociale nel settore dei trasporti su
strada;
    c) 21 anni:
    per  le  categorie D, D + E e le sottocategorie D1, D1 + E, fatte
salve  le  disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal
regolamento CEE n. 3820/85.
   2.  L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25
kW  o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16
kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore
a  0,16  kW/kg),  e'  subordinata al conseguimento della patente A da
almeno due anni ed un'eta' non inferiore a 20 anni. Questa condizione
preliminare non e' richiesta se il candidato e' di eta' non inferiore
a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacita' e
dei comportamenti.