Art. 7.
  1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato, inoltre:
    a)  al superamento di una prova di verifica delle capacita' e dei
comportamenti,  di una prova di controllo delle cognizioni nonche' al
soddisfacimento  di  norme  mediche,  conformemente alle disposizioni
degli allegati II e III;
    b)  alla  residenza  normale  o  alla  prova  della  qualifica di
studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato
membro che rilascia la patente di guida.
  2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' derogare alle
disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano compatibili
con  i  progressi  della  medicina e con i principi stabiliti in tale
allegato,   secondo   le   procedure   previste  dalla  direttiva  n.
91/439/CEE.
  3. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali
e  di  polizia,  e previa consultazione della Commissione, si possono
applicare,  per  il  rilascio della patente di guida, le disposizioni
della  normativa  italiana relativa a condizioni diverse da quelle di
cui alla direttiva n. 91/439/CEE.
  4.  Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata
da uno Stato membro della Comunita' europea.