Art. 7. 1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato, inoltre: a) al superamento di una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti, di una prova di controllo delle cognizioni nonche' al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III; b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida. 2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' derogare alle disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti in tale allegato, secondo le procedure previste dalla direttiva n. 91/439/CEE. 3. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, si possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della normativa italiana relativa a condizioni diverse da quelle di cui alla direttiva n. 91/439/CEE. 4. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea.