Art. 8. 1. Il titolare di una patente di guida in corso di validita' rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea, puo' ottenere in sostituzione l'equipollente patente italiana, previa verifica, da parte degli organi competenti, che la patente sia effettivamente in corso di validita'. 2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialita' delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, al residente in Italia, titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro della Comunita' europea, si applicano le disposizioni italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro della patente di guida e, se necessario, si puo' procedere, a tal fine, alla sostituzione della patente. 3. Dopo la sostituzione, e' fatto obbligo di restituire la patente originaria allo Stato membro della Comunita' europea che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. 4. Ad una persona che, in Italia, sia oggetto di uno dei provvedimenti citati al comma 2, puo' essere negata la validita' di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea. Puo' rifiutarsi, altresi', il rilascio di una patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro della Comunita' europea. 5. Il duplicato di una patente di guida, rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea, in seguito a smarrimento o furto puo' essere ottenuta in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza normale. Gli organi competenti, in tal caso, procedono alla duplicazione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorita' competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente originaria. 6. La conversione di una patente di guida rilasciata da un Paese non appartenente alla Comunita' europea con una patente di guida di modello comunitario deve essere indicata sulla patente stessa, anche ad ogni rinnovo o duplicazione successiva. Tale conversione puo' essere effettuata solo se la patente rilasciata da un Paese terzo e' stata consegnata all'organo che procede alla conversione. Nel caso in cui il titolare di patente di guida non comunitaria, convertita da un altro Stato membro della Comunita' europea con la patente comunitaria, acquisti la residenza normale in Italia, non si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2.