Art. 8.
  1.  Il  titolare  di  una  patente  di  guida in corso di validita'
rilasciata da uno Stato membro della Comunita' europea, puo' ottenere
in  sostituzione l'equipollente patente italiana, previa verifica, da
parte  degli  organi competenti, che la patente sia effettivamente in
corso di validita'.
  2.  Fatto  salvo il rispetto del principio di territorialita' delle
leggi  penali  e  dei regolamenti di polizia, al residente in Italia,
titolare  di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro
della  Comunita'  europea,  si  applicano  le  disposizioni  italiane
concernenti  la  limitazione,  la  sospensione, la revoca o il ritiro
della  patente  di  guida  e, se necessario, si puo' procedere, a tal
fine, alla sostituzione della patente.
  3.  Dopo la sostituzione, e' fatto obbligo di restituire la patente
originaria  allo  Stato  membro  della  Comunita'  europea  che  l'ha
rilasciata, precisandone i motivi.
  4.  Ad  una  persona  che,  in  Italia,  sia  oggetto  di  uno  dei
provvedimenti  citati  al comma 2, puo' essere negata la validita' di
una  patente  di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunita'
europea.  Puo'  rifiutarsi,  altresi',  il rilascio di una patente di
guida  ad  un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un
altro Stato membro della Comunita' europea.
  5.  Il  duplicato  di una patente di guida, rilasciata da uno Stato
membro della Comunita' europea, in seguito a smarrimento o furto puo'
essere  ottenuta in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza
normale.   Gli   organi  competenti,  in  tal  caso,  procedono  alla
duplicazione  in  base  alle  informazioni in loro possesso o, se del
caso,  in base ad un attestato delle autorita' competenti dello Stato
membro che ha rilasciato la patente originaria.
  6.  La  conversione  di una patente di guida rilasciata da un Paese
non  appartenente  alla Comunita' europea con una patente di guida di
modello  comunitario deve essere indicata sulla patente stessa, anche
ad  ogni  rinnovo  o  duplicazione  successiva. Tale conversione puo'
essere  effettuata solo se la patente rilasciata da un Paese terzo e'
stata consegnata all'organo che procede alla conversione. Nel caso in
cui il titolare di patente di guida non comunitaria, convertita da un
altro   Stato   membro   della   Comunita'  europea  con  la  patente
comunitaria,   acquisti  la  residenza  normale  in  Italia,  non  si
applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2.