Art. 9.
  1.  Ai  fini dell'applicazione del presente decreto, per "residenza
normale"  si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente,
ossia  per  almeno  centottantacinque  giorni all'anno, per interessi
personali  e  professionali  o, nel caso di una persona che non abbia
interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti
legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.
  2.  Tuttavia,  per residenza normale di una persona i cui interessi
professionali  sono  situati  in  un  luogo  diverso  da quello degli
interessi  personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente
in  luoghi  diversi  che  si  trovino  in due o piu' Stati membri, si
intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali,
a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non
e' necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro
per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di
corsi  universitari  o  scolastici non implica il trasferimento della
residenza normale.