Art. 3.
  Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto,  i
competenti organi accademici delle universita' procederanno, ai sensi
dell'  art.   11, comma primo, della legge 19 novembre 1990, n.  341,
ad  avviare  le  procedure  per  il  riordinamento  delle  scuole  di
specializzazione  del settore veterinario, gia' attivate ai sensi del
precedente ordinamento, in conformita' alle disposizioni di cui  alla
tabella XLV/1, allegata al presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Roma, 8 marzo 1994
                                                 Il ministro: Colombo
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1994
Registro n. 1 Universita', foglio n. 34