Art. 3. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i competenti organi accademici delle universita' procederanno, ai sensi dell' art. 11, comma primo, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento delle scuole di specializzazione del settore veterinario, gia' attivate ai sensi del precedente ordinamento, in conformita' alle disposizioni di cui alla tabella XLV/1, allegata al presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 marzo 1994 Il ministro: Colombo Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1994 Registro n. 1 Universita', foglio n. 34