Art. 2.
   1.  Ai  materiali elencati all'allegato 2 del presente decreto non
si applica l'esclusione di cui all'art.  1  ed  i  medesimi  sono  da
considerarsi  residui  destinati  al  riutilizzo  ai  sensi e per gli
effetti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 8 luglio  1994,
n. 438.