Art. 2. 1. Ai materiali elencati all'allegato 2 del presente decreto non si applica l'esclusione di cui all'art. 1 ed i medesimi sono da considerarsi residui destinati al riutilizzo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438.