IL MINISTRO DELLA SANITA' 
                           DI CONCERTO CON 
    IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
   Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 dettante norme relative  alla
cessazione dell'impiego dell'amianto ed in particolare  gli  articoli
6, comma 3 e 12, comma 2; 
   Visto il documento tecnico predisposto dalla  Commissione  per  la
valutazione dei problemi ambientali e dei  rischi  sanitari  connessi
all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge  medesima,  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f); 
                              Decreta: 
   Le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti  e  alle
analisi del rivestimento degli edifici, nonche' alla pianificazione e
alla programmazione delle attivita' di rimozione e di fissaggio e  le
procedure da seguire nei diversi  processi  lavorativi  di  rimozione
previste all'art. 12, comma 2 della legge  27  marzo  1992,  n.  257,
nonche' le normative e metodologie tecniche  per  gli  interventi  di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previste
all'art. 6, comma 3 della legge medesima sono riportate nell'allegato
al presente decreto. 
    Roma, 6 settembre 1994 
                                            Il Ministro della sanita' 
                                                    COSTA             
   Il Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato 
            GNUTTI