IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, che prevede l'emanazione di atti di indirizzo e di coordinamento delle attivita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 10 della stessa legge, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che il richiamato art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, prescrive l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto; Tenuto conto degli approfondimenti effettuati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 14 aprile 1994; Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanita', dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Decreta: E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attivita' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di difesa dei pericoli derivanti dall'amianto. Art. 1. Piani regionali e delle province autonome 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, tenendo conto dei criteri indicati negli articoli seguenti e secondo le modalita' di cui all'art. 12, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.