Art. 11. Strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attivita' di controllo previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 1. Le regioni provvedono ad assicurare alle proprie strutture di controllo almeno la seguente strumentazione: a) microscopio elettronico analitico, a scansione e/o a trasmissione; b) diffrattometro a RX e/o spettrofotometro IR oltre al personale necessario. 2. Le strutture a livello subregionale dovranno essere dotate almeno di: a) microscopio ottico a contrasto di fase; b) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse. 3. Ogni Unita' operativa territoriale sara' dotata di: a) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse. 4. La strumentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 puo' essere integrata o sostituita tenendo conto della evoluzione tecnologica.