Art. 12. Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile 1. Il censimento viene realizzato secondo la procedura indicata nell'art. 12, comma 5, della citata legge n. 257 del 1992. 2. Il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. 3. A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi: a) DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO cognome e nome; data e luogo di nascita; residenza; telefono; denominazione della societa' (per le societa' indicare i dati del legale rappresentante) (per i condomini indicare i dati dell'amministratore); sede; partita IVA; telefono, telefax; codice fiscale. b) DATI RELATIVI ALL'EDIFICIO indirizzo; uso a cui e' adibito; tipo di prefabbricato: prefabbricato; parzialmente prefabbricato; tradizionale; interamente metallico; in metallo e cemento; in amianto-cemento; non metallico; data di costruzione; area totale mq; numero piani; numero locali; ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono); se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono); numero occupanti; ditta/e incaricata/e della manutenzione. c) DATI RELATIVI AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (indicare il tipo di materiale e l'estensione) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; pannelli interni; altri materiali. 4. Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le singole unita' abitative private per le quali, ove ne ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso sulla base dello schema di cui al comma 3, lettera b). Anche sulla base delle risposte ricevute, le unita' sanitarie locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalita' di tale parte del censimento. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 8 agosto 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro della sanita' MATTEOLI, Ministro dell'ambiente GNUTTI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1994 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 356