Art. 3. Censimento imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attivita' produttive e censimento imprese che svolgono attivita' di smaltimento e bonifica. 1. Il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato l'amianto nelle rispettive attivita' produttive ovvero che svolgono attivita' di smaltimento e di bonifica dell'amianto, viene effettuato con l'ausilio della relazione annuale di cui al comma 1 dell'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992. 2. In fase di applicazione della citata legge n. 257 del 1992, per tali imprese si considerano esaustivi i dati forniti in conformita' della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 febbraio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1993. 3. Allo scopo di uniformare le modalita' di controllo delle regioni e delle province autonome sulla completa ottemperanza al censimento da parte delle ditte interessate, puo' essere operato un controllo incrociato, che si avvale delle seguenti fonti: a) individuazione dei codici ISTAT di riferimento delle attivita' produttive maggiormente implicate in via potenziale nel censimento; l'elenco di cui all'allegato B puo' costituire un utile riferimento; b) reperimento, tramite le camere di commercio, degli elenchi con relativi indirizzi delle singole aziende iscritte per ciascun codice di attivita'; c) reperimento, tramite INAIL, dell'elenco delle imprese che corrispondono il premio assicurativo per la voce "silicosi ed asbestosi". 4. Il censimento delle imprese deve essere uniformato allo schema tipo di cui all'allegato A, che costituisce la base minima di informazioni da richiedere, ferma restando la facolta' di ciascuna regione e provincia autonoma di richiedere ulteriori informazioni, ritenute opportune.