Art. 4. Predisposizione di programmi per dismettere l'attivita' estrattiva e realizzare la relativa bonifica dei siti 1. Nella predisposizione dei programmi per realizzare la bonifica dei siti interessati da attivita' estrattiva dell'amianto, si prendono in considerazione i seguenti aspetti: a) la stabilizzazione geotecnica della zona di coltivazione, ricorrendo anche, ove necessario, ad interventi di consolidamento e/o disgaggio e/o rimodellazione dei fronti; b) la stabilizzazione geotecnica delle discariche di sterili e delle altre zone interessate da movimento terra nell'ambito dell'attivita' mineraria; c) la prevenzione dai rischi di inquinamento dell'acqua e dell'aria; d) la risistemazione ambientale e paesaggistica e l'eventuale possibilita' di riutilizzo successivo delle aree dismesse; e) lo smantellamento dei fabbricati o di quelle parti degli stessi che risultano inquinati da amianto, o in alternativa, ove possibile, la bonifica e le proposte di recupero per i fabbricati stessi; f) i controlli sulla qualita' dell'ambiente, con particolare riguardo ai tenori di fibra in atmosfera, durante ed al termine delle operazioni di bonifica; g) i controlli geotecnici in corso d'opera, laddove siano previste significative opere di risistemazione morfologica; h) la salvaguardia di eventuali giacimenti di altri minerali di potenziale interesse estrattivo all'interno della stessa area. Tale attivita' dovra' essere condotta nel rispetto delle norme di cui al capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.