Art. 5. Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata. 2. Le regioni e province autonome predispongono un piano di smaltimento dei rifiuti di amianto che individua la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento di tali rifiuti, basato sulla valutazione delle tipologie e dei relativi quantitativi di rifiuti di amianto presenti sul territorio, nonche' su una appropriata analisi territoriale. 3. Il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto costituisce parte integrante del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del citato decreto n. 915 del 1982.