Art. 5.
Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i
   piani  di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di
   cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1982,
   n. 915.
  1.  I  rifiuti  di  amianto classificati sia speciali che tossici e
nocivi, ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre  1982,  n. 915, devono essere destinati esclusivamente allo
smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata.
  2. Le  regioni  e  province  autonome  predispongono  un  piano  di
smaltimento  dei  rifiuti  di  amianto che individua la tipologia, il
numero e la  localizzazione  degli  impianti  da  utilizzare  per  lo
smaltimento di tali rifiuti, basato sulla valutazione delle tipologie
e  dei  relativi  quantitativi  di  rifiuti  di  amianto presenti sul
territorio, nonche' su una appropriata analisi territoriale.
  3. Il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto costituisce parte
integrante del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei
rifiuti di cui all'art. 6 del citato decreto n. 915 del 1982.