Art. 7. Controllo delle condizioni di salubrita' ambientale e di sicurezza del lavoro 1. Le regioni utilizzando i dati dei censimenti di cui alle lettere b) ed l) del comma 2 dell'art. 10 della citata legge n. 257 del 1992, individuano le attivita' nelle quali e' presente un rischio di esposizione a fibre di amianto per i lavoratori e, conseguentemente, predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato: a) alla vigilanza sul rispetto delle norme specifiche per la protezione dei lavoratori nelle imprese in cui sia presente un rischio lavorativo da amianto; b) alla valutazione preventiva di piani di lavoro relativi agli interventi di bonifica di amianto, presentati ai sensi dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991, e alla vigilanza sulla esecuzione degli interventi stessi; c) alla valutazione di rischi connessi alla presenza di amianto in edifici, strutture e impianti, e al rilascio di opportune prescrizioni ai datori di lavoro. 2. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione sull'attivita' svolta, nella quale risulti indicato: a) operatore/i della struttura responsabile degli interventi di prevenzione per i lavoratori esposti al rischio di amianto; b) livelli di esposizione alle fibre di amianto nelle imprese in attivita' nel territorio; c) interventi di bonifica di edifici, impianti e/o strutture contenenti amianto effettuati nel territorio; d) interventi di prevenzione effettuati dalla struttura presso le imprese interessate; e) interventi di prevenzione effettuati presso edifici, impianti e/o strutture interessate e relative prescrizioni impartite circa i piani di controllo e manutenzione.