Art. 8. Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto 1. I piani regionali, identificando una scala di priorita', prevedono controlli periodici in relazione alle seguenti possibili situazioni di pericolo: a) miniere di amianto dismesse; b) stabilimenti dismessi di produzione di materiali contenenti amianto; c) materiale accumulato a seguito delle operazioni di bonifica su mezzi di trasporto vari (vagoni ferroviari, navi, barche, aerei, ecc.); d) capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto/cemento; e) edifici e strutture dove e' presente amianto spruzzato; f) impianti industriali dove e' stato usato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi. 2. Nelle indagini riguardanti le miniere di amianto dismesse le regioni e le province autonome si avvalgono della collaborazione dei competenti uffici del Corpo delle miniere. 3. I dati e le informazioni relativi ai censimenti, alle rilevazioni e alle indagini previsti dal presente atto di indirizzo e coordinamento sono comunicati ai comandi provinciali dei vigili del fuoco territorialmentecompetenti, per l'acquisizione di elementi conoscitivi necessari alla predisposizione dei piani d'intervento di rispettiva competenza.