Art. 9. Controllo delle attivita' di smaltimento e di bonifica relative all'amianto 1. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato: a) alla vigilanza e controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica che possono dar luogo a produzione di rifiuti di amianto. Nelle suddette azioni di vigilanza e controllo le strutture territoriali verificano in particolare, oltre quanto gia' previsto dall'art. 34 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991: 1) la corretta classificazione dei rifiuti di amianto, ai sensi della normativa vigente; 2) le modalita' di confezionamento, manipolazione ed ammasso temporaneo dei rifiuti di amianto; 3) l'efficienza del sistema di confinamento dell'area oggetto di bonifica; 4) la corretta valutazione e rilevamento del livello di inquinamento interno ed esterno all'area interessata prima, durante e dopo l'intervento medesimo; 5) la documentazione di legge relativa all'affidamento delle operazioni di bonifica ad una ditta specializzata iscritta all'albo di cui all'art. 12 della citata legge n. 257 del 1992; 6) la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto ad un trasportatore autorizzato; 7) la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto trasportati ad una discarica idonea ed autorizzata; b) alla vigilanza e controllo sulle imprese che provvedono alle operazioni di bonifica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992. 2. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo sulle attivita' di smaltimento dei rifiuti, esercitate dalle province, finalizzato: a) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sulle imprese che provvedono alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione di legge relativa alla consegna ad un impianto di smaltimento idoneo ed autorizzato; b) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sui sistemi di smaltimento che accolgono i rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione relativa alla gestione dell'impianto prevista dalle norme in materia. 3. Al termine dell'intervento di bonifica viene verificato, dalle strutture di vigilanza e controllo, il grado di risanamento raggiunto dall'area, anche al fine di stabilire la destinazione d'uso. 4. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione dettagliata sull'attivita' svolta.