IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista l'istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Scavigna", corredata dal parere della regione Calabria; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini "Scavigna", formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1994; Vista la legge 20 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che l'art. 8 della predetta legge, concernente modalita' procedurali, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Scavigna" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1 settembre 1994.