IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Vista l'istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata "Scavigna",
corredata dal parere della regione Calabria;
  Visti  il  parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  e  la  proposta  del disciplinare di
produzione dei vini  "Scavigna",  formulata  dal  comitato  stesso  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1994;
  Vista  la  legge 20 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  l'art.  8  della  predetta   legge,   concernente
modalita'  procedurali,  prevede  che  i  disciplinari  di produzione
vengano approvati con decreto del Ministro  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali;
  Visto   l'art.  32  della  citata  legge  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine  controllata  dei  vini
"Scavigna"   ed   e'   approvato,  nel  testo  annesso,  il  relativo
disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione che entra in vigore il 1 settembre 1994.