Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1994, con la denominazione di origine controllata "Scavigna" sono tenuti ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.