Art. 2.
  I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto,  a
cominciare  da  quello  proveniente  dalla  vendemmia  1994,  con  la
denominazione  di  origine  controllata  "Scavigna"  sono  tenuti  ad
effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  15  della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante
norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto.