Art. 3. Per la produzione dei vini "Scavigna", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti provvedera' a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate nei vigneti ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 ottobre 1994 Il Ministro: POLI BORTONE