Art. 3.
  Per la produzione dei vini "Scavigna", in deroga a quanto  previsto
dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a
partire  dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere
iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15  della
legge  10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti
di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel  sopracitato
art.  2,  purche'  esse non superino del 15% il totale delle viti dei
vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
  Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui  al
comma  precedente,  saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad  apportare
a  detti  vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare la loro
composizione  alle  disposizioni  di  cui   all'art.   2   dell'unito
disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al  competente
ufficio  dell'assessorato  regionale  dell'agricoltura.  Il  predetto
ufficio,  compiuti  i  necessari accertamenti provvedera' a segnalare
alla locale camera di commercio le variazioni apportate  nei  vigneti
ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 ottobre 1994
                                            Il Ministro: POLI BORTONE